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Gli scooter per anziani e disabili rappresentano una soluzione molto comoda e pratica per accedere ad una maggiore libertà di movimento. Si tratta di strumenti sempre più diffusi tra chi ne ha bisogno, proprio grazie ai tanti vantaggi che essi apportano.

Tuttavia, essendo dei veri e propri mezzi di trasporto, gli scooter sono sottoposti ad una specifica disciplina per quanto riguarda la loro circolazione. In questo articolo cercheremo di approfondire la normativa riguardante l’utilizzo di questo mezzo.

Scooter per anziani e disabili: cosa dice la normativa?

Una prima precisazione da fare è quella relativa alla legge n° 120 del 2010 che ha modificato l’articolo 46 del Codice della Strada, la quale fornisce una definizione di veicolo. Tale legge recita così:

“Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.” 

Dalla lettura dell’articolo, comprendiamo che non è possibile definire lo scooter un veicolo. Tuttavia, capire meglio la disciplina relativa agli scooter, è necessario leggere anche un’ulteriore norma, ovvero l’articolo 190 del Codice della Strada che, al comma 7, in base al quale “le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, […] possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni”.

Dal combinato disposto di entrambe le fattispecie, è possibile dunque affermare che, in base al Codice della Strada, gli scooter elettrici per anziani e disabili possono circolare solo nelle aree riservate ai pedoni, ovvero i marciapiedi, le banchine e i viali.

Quando gli spazi citati non garantiscono un passaggio agevole dello scooter, a causa di ingombri di altri elementi, si potrà circolare lungo il margine della carreggiata, a patto però che su proceda sul senso opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da evitare intralci al traffico. La regola vale anche per la circolazione al di fuori dei centri urbani, ad eccezione delle strade extraurbane a senso unico di circolazione. In quest’ultimo caso lo scooter deve viaggiare mantenendosi sul lato destro della strada. Un’ulteriore specificazione bisogna farla in relazione all’attraversamento della strada, che deve avvenire utilizzando gli attraversamenti pedonali e i sotto e sovrapassaggi.

A tal proposito, può essere un’ottima idea verificare una serie di fattori prima di acquistare uno scooter elettrico. È opportuno infatti verificare la presenza di alcuni certificati da parte della ditta produttrice che ne attestino la corrispondenza alle norme sopra citate. In particolare, bisogna controllare se il mezzo sia stato prodotto in conformità alle norme europee (EN 12 184) e se esso sia iscritto o meno al Repertorio, secondo quanto previsto da decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46” e successiva Ordinanza del 23 dicembre 2008. Allo stesso tempo, è necessario verificare se lo scooter sia stato iscritto come Dispositivo Medico e se sia stato concepito per persone con difficoltà di comunicazione in grado di guidare un mezzo elettrico.

Scooter elettrico: è necessaria una patente?

È bene ricordare che, ai fini dell’utilizzo di uno scooter elettrico, non è necessaria alcuna patente. Inoltre, non servono nemmeno l’assicurazione e il bollo.

 

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